MINORI
Le novità sul certificato penale per chi lavora a contatto con i minoriIl Ministero della Giustizia ha predisposto una sezione, all’interno del proprio sito internet, relativa alle modalità di richiesta del certificato penale previsto dal nuovo articolo 25 bis del d.p.r. 313/2002.
Ricordiamo che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2014 (vedi Lavoronews n. 21/2014), il datore di lavoro privato il quale intende impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve verificare nei confronti di detta persona l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo all’atto dell’assunzione e in tutti i casi in cui si instaura un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive. Pertanto, l’obbligo non sussiste per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della nuova normativa, 6 aprile 2014, così come chiarito dalla nota interpretativa dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.
La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello, previa acquisizione del consenso della persona interessata, presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.
In attesa dell’acquisizione del certificato, il datore di lavoro privato può ottenere una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne di cui agli articoli sopra citati, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Le FAQ del Ministero della Giustizia
La nota interpretativa del Ministero della Giustizia |