APPRENDISTATO
Regione Lombardia: recepite le linee guida per la formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzanteRegione Lombardia, con Delibera n. 2258 del 1° agosto c.a., ha recepito le Linee Guida Stato - Regioni del 20 febbraio 2014 (Lavoronews n. 12/2014) in tema di formazione di base e trasversale dell’apprendistato professionalizzante.
Tale disciplina avrà efficacia per i contratti di apprendistato attivati dal 1° ottobre 2014.
L'offerta formativa pubblica
La Regione, a mezzo dei sistemi informativi, provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica.
Le imprese che non intendono avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata possono erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e a condizione di disporre dei seguenti requisiti minimi:
- luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio di livello almeno pari a quello dell’apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale in attività connessa ai contenuti dei moduli formativi erogati, anche avvalendosi di enti o professionisti.
La formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali
L’apprendista deve essere avviato alla formazione, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista.
Devono essere previste modalità di verifica degli apprendimenti.
La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione :
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media);
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Registrazione della formazione
L’impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali.
In mancanza del libretto formativo del cittadino la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 e che indicherà le informazioni personali dell'apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.
Certificazione delle competenze
Le competenze di base e traversali eventualmente acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.
Aziende multilocalizzate
Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l’offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale.
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